Mojahedin del popolo iraniano e l'Europa
CODE02/11550 (19/6) (fidest) con risoluzione del 2 maggio 2002, il Consiglio dell’Unione Europea ha aggiornato la lista delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell’ambito della lotta al terrorismo, includendo in tale lista l’Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI); - nei successivi aggiornamenti, l’OMPI è stata sempre mantenuta in tale lista, fino alla Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (2005/930/CE); - il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei fondi ai sensi della normativa pertinente si svolge su due livelli, uno nazionale e l’altro comunitario; in un primo momento, un’autorità nazionale competente, in linea di principio un’autorità giudiziaria, deve adottare nei confronti dell’interessato sospettato o imputato di attività terroristiche una decisione che deve essere basata su «prove o indizi seri e credibili»; in un secondo momento, il Consiglio, all’unanimità, deve decidere di includere l’interessato nell’elenco delle organizzazioni terroristiche sulla base di informazioni precise che mostrano l’adozione di una decisione nazionale; in seguito, il Consiglio deve «accertarsi», a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che la presenza dell’interessato sull’elenco controverso «resti giustificata»; - il 29 maggio 2006, in sede di riesame semestrale, è intervenuta un’ulteriore decisione del Consiglio dell’Unione Europea che ha mantenuto l’OMPI nella lista delle organizzazioni terroristiche i cui fondi devono essere congelati; Considerato che: - la sentenza del 12 dicembre 2006 del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa T-228/02) ha annullato la Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 poichè ha constatato che «la decisione impugnata non è motivata e che è stata adottata nell’ambito di un procedimento durante il quale non sono stati rispettati i diritti della difesa della ricorrente [l’OMPI]»; - inoltre, il Tribunale ha stabilito di «non essere in grado di effettuare il controllo giurisdizionale della legittimità di tale decisione», in quanto «il Consiglio e il Regno Unito [ammesso ad intervenire a sostegno del Consiglio] non sono stati neanche in grado di dare una risposta coerente al problema di sapere quale fosse la decisione nazionale [condizione preliminare ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune n. 2001/931] sulla base della quale è stata adottata la decisione [del Consiglio] impugnata»; - nel suo ricorso, l’OMPI ha sostenuto di essere stata inclusa nell’elenco controverso «sulla sola base, apparentemente, di documenti prodotti dal regime di Teheran» e che «i motivi dell’iscrizione [erano] del tutto verosimilmente diplomatici»; Considerato inoltre che: - il Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee non ha messo in discussione l’ultima Decisione del Consiglio in data 29 maggio 2006, attualmente in vigore, non perchè essa sia stata adottata a differenza delle precedenti nel rispetto o meno delle dovute garanzie (comunicazione dei nuovi elementi a carico, motivazione del mantenimento e un’audizione dell’interessato), ma sol perchè tale decisione non era oggetto del ricorso in esame. Sin dai primi anni ’80, l’Italia ha riconosciuto lo status di rifugiati politici a non pochi membri dell’OMPI e della resistenza iraniana.
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